Società Italiana di Biogeografia


Statuto della S. I. B.

Approvato all'unanimità in Assemblea (Roma, 29 aprile 2011)


Art. 1
La “Società Italiana di Biogeografia” (d’ora in poi “SIB”), fondata nel 1962 come ampliamento del Gruppo Italiano Biogeografi nato nel 1954, è un’associazione scientifica senza scopo di lucro finalizzata a promuovere il progresso e la diffusione della Biogeografia e delle sue applicazioni.
Art. 2
La SIB si propone di - promuovere lo studio della Biogeografia come disciplina di sintesi in tutti i settori collegati al tema della biodiversità, favorendone la diffusione e la divulgazione a tutti i livelli; - favorire i collegamenti e la collaborazione con analoghe Associazioni, Istituzioni ed Enti nazionali e internazionali; - promuovere la conoscenza e la tutela dell’ambiente.
Art. 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4
La sede sociale è presso il Presidente pro-tempore. Il recapito e l’indirizzo postale sono presso la sede della Società Geografica Italiana, in Via della Navicella n. 12, 00184 Roma.
Art. 5
L’iscrizione alla SIB è aperta a persone fisiche, Istituzioni o Enti interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali. L'importo delle quote è annuale, non frazionabile; è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.
Art. 6
Tutti i Soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente e a recedere dall’appartenenza all’associazione. I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Art. 7
L’ammissione di nuovi Soci, su domanda dei singoli interessati, è deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio si può perdere per: - dimissioni volontarie comunicate per lettera; - morosità di due anni relativamente al pagamento della quota sociale, con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 8
Gli organi dell’Associazione sono: - l’Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori. Tutte le cariche sono elettive e svolte a titolo gratuito.
Art. 9
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. La convocazione, recante l’ordine del giorno, è predisposta dal Presidente e deve essere comunicata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data prevista con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail). L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno almeno un’ora dopo quella in prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed il Segretario-tesoriere ne redige il verbale. L’Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - provvedere allo scrutinio delle schede per l’elezione del Consiglio Direttivo e alla sua proclamazione; - eleggere il Collegio dei Revisori; - approvare la relazione del Presidente sull’attività della Società nell’anno in corso e sul programma per l’anno seguente; - approvare il bilancio consuntivo e preventivo; - deliberare su ogni altro oggetto proposto dal Presidente. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull’eventuale scioglimento della SIB e sull’alienazione del patrimonio con una maggioranza qualificata di almeno quattro quinti dei presenti aventi diritto al voto.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea: - il Presidente - il Segretario-Tesoriere - cinque Consiglieri. L'elezione del Consiglio Direttivo è effettuata a schede segrete, su candidature presentate dai Soci presenti in Assemblea. Ciascuno dei Soci presenti nell’Assemblea può rappresentare, tramite delega, un massimo di due Soci assenti. Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo. Verificandosi vacanze nelle cariche sociali, il Consiglio Direttivo può provvedere per cooptazione, con nomine valide fino allo scadere del Consiglio Direttivo in carica. Lo scrutinio della votazione e la proclamazione del Consiglio Direttivo hanno luogo in occasione di un’Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della SIB, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio, almeno due volte l’anno. I suoi compiti sono: - predisporre gli atti e formalizzare le proposte per la gestione da sottoporre all’Assemblea; - elaborare i bilanci annuali consuntivo e preventivo; - proporre all’Assemblea gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci; - predisporre la relazione annuale sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea; - predisporre, alla fine del mandato, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione e le prospettive della SIB da sottoporre all’Assemblea.
Art. 11
Il Presidente è il legale rappresentante della SIB, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla SIB. Può conferire a membri del Consiglio o ad altri Soci delega per la gestione di determinate attività.
Art. 12
Il Collegio dei Revisori, composto da due membri, che possono anche essere non Soci, verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare ai bilanci consuntivo e preventivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 13
Il patrimonio inalienabile della SIB è costituito dai periodici pubblicati. Le risorse economiche sono costituite da: - quote associative - contributi dei Soci - contributi dei privati - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche - contributi di organismi internazionali - donazioni e lasciti - introiti derivanti da convenzioni - rimborsi Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’Assemblea.
Art. 14
La SIB si obbliga ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie della SIB.
Art. 15
L’anno finanziario inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo che dovranno essere presentati all’Assemblea Ordinaria unitamente al verbale dei Revisori dei conti.
Art. 16
Lo scioglimento della SIB è deliberato da una Assemblea straordinaria. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.